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Vantaggi fiscali da erogazioni liberali verso APS

Leggendo bilanci e rendiconti, che mi vengono sottoposti da responsabili che si preoccupano di gestire “responsabilmente” l’aspetto organizzativo e contabile del circolo, vedo una voce che si ripete piuttosto frequentemente nella colonna dei proventi (entrate o incassi): “erogazione liberale”.
Si tratta solitamente di qualche centinaio di euro. Gli importi, dunque, non sono importanti, però fanno scattare un “campanello” e diventa inevitabile porsi qualche curiosità: da chi provengono, come sono documentate, come sono tracciate?
Non ripeto discorsi già fatti sull’obbligo di essere corretti (onesti contribuenti): di non far passare per “erogazione” ciò che invece è corrispettivo per servizi resi a terzi.
Mi preme qui segnalare che è cominciata la stagione delle dichiarazioni fiscali per i redditi conseguiti nel 2018, sia per le persone fisiche, sia per le imprese (persone giuridiche). Le erogazioni liberali effettuate nel 2018 nei confronti di APS (Associazioni di Volontariato) con sistemi di pagamento tracciabile, utilizzate dall’ente beneficiato per lo svolgimento dell’attività istituzionale/statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per le persone fisiche: sono detraibili dal reddito complessivo dichiarato fino al 30% dell’importo donato con limite massimo 30 mila euro, o in alternativa è possibile una deduzione del 10% dal reddito complessivo dichiarato, senza limite massimo. Per le persone giuridiche (imprese): sono deducibili dal reddito le donazioni in denaro per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato; oppure le donazioni in denaro per un importo non superiore a 30 mila euro.

Questo nuovo regime introdotto dall’articolo 83 del D.Lgs. 117/2017 è applicabile alle erogazioni effettuate a favore di enti iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore. Tuttavia poiché il nuovo registro non è ancora stato istituito, le disposizioni si applicano solamente a Onlus, APS e Volontariato.
Non serve perderci a interpretare il significato di deduzione o detrazione. Ci penseranno i consulenti incaricati di predisporre le dichiarazioni dei contribuenti. I Circoli NOI, piuttosto, si preoccupino di segnalare ai benefattori le opportunità, suggerendo di consegnare al consulente le copie degli estratti conto bancari o della carta di credito o le matrici dei bollettini postali. Sotto il profilo fiscale eventuali ricevute o lettere di ringraziamento emesse da parte del circolo beneficiato non costituiscono documento fiscale probante.