Una mamma iscrive il figlio all’Oratorio, al Grest, a un’attività qualsiasi.
Il Circolo deve limitarsi a presentare il modulo da compilare e sottoscrivere.
La signora compila la domanda, firma come genitore, firma la privacy.
Il documento sarà conservato diligentemente nell’archivio.
Il Circolo non ha né diritto né dovere di entrare nelle questioni di coppia. Se la signora si permette di raccontare che il marito non è d’accordo sulla sua scelta, il Circolo deve rifiutarsi di ascoltare. Le questioni di coppia, sposata, convivente, divorziata, separata, sono personali e nei conflitti è competenza del giudice.
Il Circolo non deve chiedersi “cosa fare?”, perché svolgendo l’attività per cui è costituito e riconosciuto, è l’unica cosa che è legittimato a fare.
Se qualche genitore in disaccordo venisse a recriminare perché non condivide la scelta della controparte, al circolo non resta che rispondere che sulla questione non ha competenza. Di questi casi s’è occupata la Corte di Cassazione con sentenza 30 agosto 2019, n. 21916, rinviando la competenza al giudice.
Nel caso di un danno subito durante l’attività, il minore (tesserato) è assicurato come tutti i tesserati.