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Conservazione delle scritture contabili

Pillola #58

In fase di approvazione in legge del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 18 del 17 marzo 2020 che ha motivato le nostre rimostranze per una norma che allungava di due anni il potere di controllo delle scritture contabili da parte dell’Agenzia delle entrate, e da 10 a 12 anni l’obbligo di conservazione delle stesse, il comma 4 dell’articolo 67 non è stato accolto. Tutto rimane come prima. 

Per comprensibilità, riprendo la Pillola #55, escludendo le parti che non interessano più. 

Qualche volta, arrabbiarsi conviene.

Il Codice Civile all’articolo 2220 stabilisce che le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere, i telegrammi (quando il codice è stato scritto non esisteva niente di più) sia ricevuti che spediti. Allo stesso articolo nel 1994 è stato aggiunto un comma che ha aggiornato le procedure. Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini (forse PDF?) sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere resi leggibili (stampati?) con mezzi messi a disposizione del soggetto che utilizza detti supporti.

Scansionando la documentazione cartacea (solo quella obbligatoria) su immagini non modificabili lo spazio dell’archivio si riduce a qualche mega su una chiavetta USB garantita da memorizzazione su una seconda USB.

Se la leggibilità e la stampa dev’essere garantita da supporti messi a disposizione dei circoli, vuol dire che ogni circolo deve avere il proprio PC/Tablet/…. collegabile a stampante.