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Contributo a fondo perduto

Il 10 giugno, l’agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il provvedimento che regola la modulistica, i termini e le modalità di predisposizione delle domande per il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto rilancio (Dl 34/2020), unitamente alle relative specifiche tecniche. In data 21 luglio l’Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare 22/E con chiarimenti sull’articolo 25 del decreto rilancio.

Introiti in regime fiscale 398 Esempi di Contribuzione a fondo perduto
Aprile 2019Aprile 2020Diff.in menoLimite 2/3%Calcolata suContributo
400.000,0030.000,00370.000,00266.666,6620%370.000,0074.000,00
50.000,0015.000,0035.000,0033.333,3320%35.000,007.000,00
10.000,001.000,009.000,006.666,6620%9.000,00(1.800)   2.000,00
5.000,00500,004.500,003.333,3320%4.500,00(900)   2.000,00
5.000,000,005.000,003.333.3320%5.000,00(1.000)   2.000,00
1.000,00700,00300,00666,6620%Contributo non dovuto

Il contributo spetta ai contribuenti con partita Iva che hanno conseguito nel 2019 ricavi non superiori a 5 milioni e che nell’aprile 2020 hanno rilevato un fatturato inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019.

Per chi ha iniziato l’attività nel 2019, quest’ultimo requisito non è richiesto ma sarà necessaria l’assistenza di un consulente per conoscere i requisiti specifici.

Il contributo:1. spetta anche alle APS con partita Iva che svolgono attività commerciali;2. è pari al 20 % calcolato sulla differenza tra fatturato aprile2020 e il fatturato aprile 2019.3. non può essere inferiore a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società ed enti).

Le istanze potranno essere predisposte mediante un software reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia e trasmesse (anche mediante intermediari) attraverso i canali telematici del fisco (Entratel), oppure mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi».

La trasmissione potrà essere effettuata fino al 13 di agosto 2020

Il contributo sarà erogato mediante bonifico sul codice Iban indicato nella istanza.

Poiché la norma, dal 10 giugno a oggi, ha subito qualche interpretazione correttiva, e tutt’ora emergono interpretazioni differenziate che ne sconvolgono l’utilizzo (come ad esempio l’ipotesi di esclusione dal calcolo delle attività assoggettate all’IVA e non all’IRES), si consiglia vivamente di rivolgersi a un commercialista per la compilazione e l’invio corretto dellapratica.

L’ottenimento del contributo senza averne diritto è considerato truffa aggravata nei confronti dello Stato, che prevede la restituzione del contributo gravato da interessi, e sanzioni pecuniarie pesantissime (minimo 4.000 euro [200%], massimo 8.000 euro [400%]), nonché l’arresto da due a sei anni.

La nota dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno al punto 5 elenca le attività di controllo che saranno svolte per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati forniti con quelli presenti in Anagrafe Tributaria. Successivamente alla erogazione del contributo i controlli proseguiranno da parte della Guardia di Finanza (che ha poteri di accesso, ispezione e verifica), anche nei confronti delle partite IVA inattive, dormienti (che risultano sottorigorosa osservazione), che improvvisamente si svegliano per ottenere il contributo, e qualora il contributo risultasse non spettante, l’Agenzia procede all’attività di recupero del contributo, delle sanzioni e degli interessi. Tali controlli non si fermeranno fino a tutto il 2028. 

Ci sono riflessioni e valutazioni etiche per i circoli, che con partita IVA movimentano poche centinaia di euro, prima di sognare contributi pubblici d’importo superiore allo stesso volume d’affari. Si tenga conto che se dai controlli risultasse appena qualche sospetto di irregolarità, una eventuale verifica fiscale diventerebbe alquanto disagevole, se non addirittura devastante.