Ancora nessun commento

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DI CONTATTO

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre il primo ministro G. Conte sospende lo sport da contatto (es: calcetto, pallacanestro) alle Associazioni di Promozione Sociale non affiliate al Coni (il 98% dei circoli NOI), permettendo alle Associazione Sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive di proseguire con tali discipline attraverso campionati, partite e allenamenti.

di seguito l’art. 1 comma g) del decreto:
lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo;

Inutile evidenziare quanto quest’ultimo DPCM sia estremamente di parte: protocolli ad hoc sono stati adottati dagli nostri circoli durante il periodo emergenziale per contrastare e contenere il virus, protocolli che non si differenziano da quelli adottati da altre realtà affilate al Coni che oggi possono comunque proseguire con le proprie attività rendendo un servizio alla comunità.

Senza troppo discutere, consigliamo ai nostri affiliati di sospendere le attività sportive che prevedono il contatto tra giocatori.

Le attività ludico motorie e sportive sono comunque consentite rispettando quanto previsto dai commi c, d e f dell’art. 1 del DPCM 13 ottobre:

C) È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidali in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 (vedere pag. 28 dell’allegato).

D) È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

F) L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’ufficio dello sport, sentita la Federazione medico sportiva (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalla Province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.