Ancora nessun commento

Rapporto Parrocchia Circolo NOI APS #18

Pillola #18

Le risorse derivanti all’A.P.S. da entrate comunque denominate sono destinate in via esclusiva per lo svolgimento dell’attività istituzionale, che è la “promozione sociale”. 

Alla parrocchia va’ riconosciuto il diritto di essere remunerata per l’utilizzo dei beni immobili di proprietà e risarcita per il consumo delle utenze eventualmente intestate all’ente parrocchiale. Si tratta di regolarizzare tali transazioni mediante accordo o convenzione. Sul termine non serve discutere: “convenzione” è un accordo, un patto che nasce da comuni intenti tra due soggetti (persone o enti) mediante il quale ciascuna delle parti si obbliga a mantenere reciproci impegni. Contratto o convenzione, le condizioni dell’accordo sono decise e accettate dalle parti che lo sottoscrivono, con tutte le clausole di salvaguardia per ciascuna.

La concessione può essere in “comodato”, che vuol dire a titolo gratuito, per cui nulla deve/può essere versato alla parrocchia per l’utilizzo degli spazi; oppure a titolo oneroso, nel qual caso il Circolo versa alla parrocchia quanto pattuito.

Ogni Convenzione o Contratto soggiace a previa autorizzazione dell’Ordinario Diocesano ai sensi del Codice di Diritto Canonico, e per avere valore giuridico civile DEVE essere registrato all’Ufficio delle entrate, con versamento dell’imposta di registro in termine fisso, se trattasi di “comodato” oppure in percentuale annuale o cumulativa e rinnovativa, se trattasi di “affitto”. Con un “comodato” registrato o con regolari versamenti periodici di utilizzo o locazione contrattualizzata e registrata il Circolo potrà procedere a manutenzione ordinaria del bene ricevuto in uso, e potrebbe occasionalmente erogare liberalità alla parrocchia per determinate attività di interesse generale a sostegno di iniziative di promozione sociale.

Ogni altra forma di trasferimento di risorse, sempre vietato, è ritenuto pagamento di affitto in nero, senza contare che per il trasferimento improprio di risorse sono sanzionati i componenti il Consiglio di amministrazione, da 5.000 a 20.000 per ogni consigliere (art. 91, comma 1 del D.Lgs. 117/2017).

Il nuovo RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) chiederà documentazione sul titolo di proprietà o di utilizzo degli ambienti in cui l’ente ha sede e svolge le attività istituzionali. Unico titolo legittimo è un documento (contratto o convenzione) registrato presso l’Ufficio delle entrate.

La Parrocchia sarà remunerata o risarcita mediante bonifico bancario. 

Escludendo ogni anche minimo trasferimento di danaro contante, modalità diventata rischiosa, il Circolo si limiterà a effettuare bonifico su conto bancario intestato alla Parrocchia con indicazione esatta del codice fiscale della stessa, e con causale precisa. Esempi:

ATTENZIONE da 1/01/2021 i bonifici non possono superare €. 999,99 

Quota per l’utilizzo di ambienti parrocchiali. Dal ……….. al ……….. 
Rimborso di utenze intestate alla parrocchia. Dal ………. al ………..

I versamenti effettuati con bonifico bancario non necessitano di ricevuta corrispettiva.

In mancanza di convenzione (accordo, contratto) registrata o di fatture con IVA rilasciate dalla parrocchia il Circolo NON potrà effettuare manutenzioni sull’immobile: né ordinarie, né straordinarie.

CONVENZIONE PER USO PARZIALE E TEMPORANEO DI IMMOBILI

Scrittura privata
Modello predisposto dalla Curia Diocesana di Verona (Appunti per un eventuale confronto)

Bisogna capire cosa si intende per scrittura privata, perché a NOI serve un documento registrato all’Ufficio delle entrate.

Nella Premessa e al n. 2 della convenzione, si parla di “uso non continuativo”. Ok, purché sia concordato un calendario di utilizzo degli spazi e l’eventuale punto di ristoro (bar) con autorizzazione rilasciata al Circolo NOI sia rigorosamente riservato all’associazione NOI e reso inaccessibile a terzi.

Al n. 2, “La parrocchia potrà disporre liberamente dell’uso dell’immobile quando non si svolgano attività dell’Associazione, anche concedendolo a terzi”.

Leggere il punto 3.

Al punto 4 sono citate l’armonia con la Parrocchia e la dovuta diligenza; il divieto di svolgere attività commerciali (con la sola eccezione della vendita ai soci di cibi e bevande); il divieto di cessione e sub concessione. L’inadempienza al punto 4 può comportare la risoluzione della convenzione. 

Il divieto di subconcessione, ripetuto al punto 6 e confermato prima della sottoscrizione della convenzione, impedisce la concessione d’uso per festicciole, compleanni, riunioni di enti terzi, venditori di pentole e materassi, tutte attività che costituiscono commercialità ordinaria. Vietata dal Codice.

I termini “cibo e bevande”, che connotano più l’attività di ristorazione, andrebbero sostituiti con “alimenti e bevande” per l’attività di somministrazioni al bar.

Il punto 5 obbliga a una particolare copertura assicurativa sull’immobile. La Segreteria territoriale può fornire dichiarazione della Compagnia assicuratrice, da allegare alla Convenzione.

Il punto 6 conferma il divieto di concedere o sub concedere l’immobile a terzi, pena l’immediata restituzione del bene. L’ultima clausola è applicata anche per eventuali danni arrecati all’immobile.

Il punto 7 è penalizzante e ingiusto, quindi inaccettabile, oltre che ambiguo.

Una convenzione accettata dalle parti può prevedere la restituzione del bene per particolari fattispecie. Ad esempio nel caso in cui l’Associazione decida di non affiliarsi a NOI Associazione, oppure quando il parroco non sottoscriva per consenso l’annuale domanda di affiliazione a NOI Associazione, o ancora quando l’associazione venga espulsa da NOI Associazione per contrasti incoerenti con la parrocchia.

La scadenza annuale del comodato gratuito comporta l’obbligo di reiterare il versamento dell’Imposta di Registro in quota fissa: €. 200,00.

Il punto 8 prevede le manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico dell’associazione. Sulle ordinarie niente da dire, sulle straordinarie si può essere anche d’accordo, però …. parliamone.

Invia un commento