Obbligo di pubblicazione delle somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione superiori a € 10.000,00

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  • mercoledì | 30/06/2021
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Aggiornamento 26/06/2021

Riformulata la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche (previste dai commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017) mediante la sostituzione con dieci nuovi commi modificando sostanzialmente la legge.

Le modifiche apportate dal legislatore semplificano l’adempimento in capo agli enti del terzo settore chiamati a pubblicare, secondo precisi criteri di trasparenza, i benefici finanziari (economici/in natura) ricevuti dalla P.A. superata la soglia di 10 mila euro, definendo i casi di esclusione dal conteggio cumulativo:

  1. apporti di natura corrispettiva:
    spettanze frutto di un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo.
  2. ausili pubblici aventi carattere generale:
    vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. Tra gli ausili pubblici di carattere generale rientra a pieno titolo il contributo del cinque per mille e i contributi a fondo perduto in risposta alla pandemia emanati dal Governo (ristori).

Altre novità introdotte dalla modifica:

  1. spostamento del termine di adempimento degli obblighi dal 28/02 al 30/06 di ogni anno;
  2. introduzione di nuovo impianto sanzionatorio dal primo gennaio 2020:
    1. a carico dei soggetti inadempienti agli obblighi di pubblicità una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell’adempimento dell’obbligo di pubblicazione;
    2. solo nel caso in cui il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non abbia adempiuto all’obbligo stesso entro 90 giorni dalla contestazione mossagli dall’amministrazione competente, troverà applicazione la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto.

vedi circolare 6 del 25 giugno 2021


30 gennaio 2019

Per favorire la trasparenza e l’informazione ai cittadini su come vengono impiegate le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti (o altri vantaggi di tipo economico) ricevute dalla Pubblica Amministrazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n°2 dell’11 gennaio 2019 obbliga gli enti riceventi (nel nostro caso i circoli) a pubblicare entro il 30/06 le somme recepite nell’anno precedente entro il 30/06 se ≥ € 10.000,00

Come specificato, l’obbligo di pubblicare online lo schema di quanto ricevuto scatta al ricevimento di una somma pari o superiori a € 10.000,00. Le somme si intendono in senso cumulativo e non in singola erogazione, fa cumulo anche il 5‰ ed  il valore degli spazi/ambienti ricevuti in comodato d’uso gratuito da enti pubblici.
La pubblicazione online può essere effettuata sul proprio sito internet, portale, o sulla pagina Facebook dell’Ente, in mancanza di tali possibilità il rendiconto sarà pubblicato nel sito di Noi Verona APS.

Quali sono le voci da tenere in considerazione nella pubblicazione?
Come riportato dalla circolare 2 dell’11 gennaio 2019 si deve ritenere che costituiscono oggetto di pubblicazione “contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati“, “l’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione“.

Quali informazioni pubblicare?
1. denominazione e codice fiscale dell’ente ricevente
2. denominazione dell’ente erogante
3. somma incassata
4. data incasso
5. causale

 

 

 

Pubblicazione dei contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione