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Un caso … (raro?!)

Pillola #83

Ho tenuto riservato, nascosto un caso presentato quattro anni fa e successivamente all’introduzione del Codice del Terzo Settore con il Decreto Legislativo 117/2017 in vigore dal 5 agosto di quell’anno. Ho messo tra parentesi il termine “raro?!” per attribuire all’aggettivo un effetto ironico. Purtroppo il caso non è raro. 

Dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) riprendo il testo originale degli articoli 8 e 91

Art. 8. Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riservecomunque denominate.

Art. 91. Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

  1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate … anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento … i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell’ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

Di solito si usa scrivere prima il caso e poi le eventuali conseguenze. Stavolta, con un caso veramente problematico, ho utilizzato il sistema invertito. Prima le norme e successivamente il problema.

Ha scritto un Circolo, del quale, come al solito ometto nomi e riferimenti.

“Ci è stato riferito da alcuni componenti del Consiglio Affari Economici della Comunità Pastorale che il Circolo NOI dovrà mettere a disposizione il proprio patrimonio alla copertura del passivo della realtà parrocchiale. La nostra volontà sarebbe, invece, quella di sottoporre l’immobile nel quale si trova il nostro Circolo a necessari interventi di manutenzione e di sistemazione (funzionali al rilancio delle nostre attività sociali). La parte del nostro Consiglio Direttivo che partecipa alle Assemblee ed alle Conferenze Organizzative da Voi tenute è pienamente consapevole che è vietata per legge ogni distribuzione diretta ed indiretta di utili ed avanzi gestionali, ma purtroppo permane una parte dello stesso Consiglio che sarebbe propensa alla copertura dei debiti parrocchiali.
Senza contare che ..X.. si è preso il diritto di operare in qualità di delegato sul conto corrente intestato al Circolo, pur non facendo parte del Consiglio Direttivo.
L’intenzione attuale, comunque, è quella di arrivare, a malincuore, alle dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo, in virtù della necessità di evitare conseguenze legate a violazioni di legge che ci possano colpire personalmente”. 

Queste le mie riflessioni.

  1. Che il circolo debba coprire il passivo della parrocchia è una baggianata inventata da qualche burlone del Consiglio Affari Economici.
  2. Ogni tipo di manutenzione sia ordinaria, ma ancor più quella straordinaria, su immobile non di proprietà è vincolata alla presenza di un contratto di locazione o di comodato gratuito, autorizzato dal Competente Ufficio Economato della Diocesi e regolarmente registrato presso l’Ufficio Registro dell’Agenzia Entrate.
  3. Che un elemento privo di autorizzazione da parte di chi ne è responsabile riesca a eseguire un prelievo bancario dal Conto corrente di cui non è intestatario, pone la Banca (direttore) e l’incaricato (cassiere) in posizione di grave illegittimità sanzionabile civilmente e penalmente. Il legale rappresentante del Circolo può pretendere la restituzione dell’importo “rubato” dal conto corrente. La banca dovrà prendere il cassiere per il cravattino, il quale cassiere rischia il licenziamento. Se le cose sono andate come risulta dal quesito arrivato in Segreteria, il cassiere ha compiuto una grave imprudenza e insieme con il direttore della banca non saranno tanto tranquilli.
  4. Dovrebbe bastare la lettura degli articoli 8 e 91 sopra riportati per ostacolare sconsiderate operazioni di distribuzione di utili vietata da sempre.
  5. Qualora la maggioranza dei consiglieri approvassero la violazione del Codice del Terzo settore, più che dimissioni in blocco (di cui non ho più saputo nulla) i Consiglieri dissenzienti devono far mettere a verbale il loro parere contrario alla disposizione della maggioranza, con tanto di nomi e cognomi. Infatti la sanzione prevista al comma 1 dell’articolo 91 fa esplicito riferimento a coloro “che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione”. 
  6. A propria tutela, i consiglieri dissenzienti devono farsi consegnare (ne hanno diritto) fotocopia del Verbale regolarmente sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.