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Strumenti digitali richiesti per accedere al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)


Da ieri, 23 novembre 2021, ha avuto inizio l’attesa migrazione “automatica” delle Associazioni di Promozione Sociale dal Registro Nazionale APS presso il Ministero del Lavoro e registri periferici Regionali al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Le verifiche sugli enti trasmigrati inizieranno dal 22 febbraio 2022 e si concluderanno entro ottobre dello stesso anno.

Da oggi, 24 novembre 2021, gli enti di nuova costituzione possono presentare l’istanza di iscrizione al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma gestito territorialmente dall’Ufficio RUNTS della Regione.

Fin dalla pubblicazione del Codice del Terzo Settore (CTS), agosto 2017, NOI Verona ha scelto di trasferire sensibilità e interesse verso una Riforma che riorganizzerà il mondo associativo. Se prima della riforma l’attenzione era focalizzata sul modello fiscale più vantaggioso, a riforma avviata si parte dalle attività di interesse generale stabilite dalla legge le quali si realizzano le finalità associative. Le finalità dell’ente sono previste all’articolo 4 dello Statuto, l’elenco delle attività possibili è contenuto nell’articolo 5.

La consequenzialità obbligata per svolgere vera promozione sociale intende porre fine alle imprese camuffate da ente non profit per evadere il Fisco mediante frodi fiscali e raggiri di ogni genere, sgretolando la fiducia di cittadini e della Pubblica amministrazione.

Seppure l’intento, più che positivo, del nostro impegno risulti innegabile non è detto che ci siamo riusciti o che riusciremo; ai circoli dubbiosi vorremmo fornire risposte. Negli ultimi quattro anni abbiamo dedicato molto studio alla Riforma concentrando le energie nel mostrare la bontà della nuova disciplina e il necessario passaggio di registro per essere inseriti nel RUNTS e proseguire l’avventura associativa per non far mancare risposte ai bisogni di famiglie, bambini, ragazzi, adulti e anziani. 

Per gli enti affiliati, che godono della trasmigrazione automatica, il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento associativo rappresenta un cambio di paradigma che richiede un cambio di mentalità: l’ente che accede al nuovo Registro deve maturare l’idea del cambiamento comprendendo che trasparenza e controllo non rappresentano un limite ma garantiscono correttezza fiscale, amministrativa e di attività dell’ente, generando quella fiducia necessaria che alimenterà l’interesse della comunità, del mondo profit, del Terzo Settore, delle Pubbliche Amministrazioni. Assumendo le caratteristiche di Ente del Terzo Settore l’ente si avvantaggia di importanti agevolazioni fiscali in cambio di trasparenza e correttezza. Rimanere fuori è possibile ed è consigliato per quei circoli che non credono nel sociale e sono concentrati in attività fini a sé stesse, che non apportano vantaggi alla comunità, che si contentano del poco che riescono a fare, e che rinunciano volentieri alle agevolazioni, in quanto non determinanti per la sopravvivenza dell’ente. L’ente che accede al RUNTS è un ente virtuoso che vuole impegnarsi per il perseguimento del bene comune, desidera favorire la comunità, dare servizio e supporto a famiglie e persone svantaggiate, che si rapporta con la PPAA in progetti di co-progettazione e vuole fare bene il bene. 

Nessuno è obbligato a entrare nel RUNTS, la libertà è garantita dalla costituzione. Dev’essere chiaro il concetto che solo chi entra nel RUNTS potrà vantarsi di essere ETS (Ente del Terzo settore) e di essere APS (Associazione di promozione sociale). Tutti coloro che ne restano fuori sanno di dover rinunciare a tutto. Per essere chiari: a parte le quote di iscrizione annuale, tutto il resto, tutto, tutto, diventa attività commerciale, assoggettata all’IVA (la legge IVA non prevede regimi agevolati) e all’IRES; e dovrà rinunciare a 5×1000, Servizio Civile, esenzione da Bollo, modello EAS, progetti condivisi con la P.A., ricevere donazioni agevolative per i soggetti donatori, …


Pacchetti digitali

In nome della trasparenza il legale rappresentante dovrà certificare la propria identità attraverso determinati strumenti digitali:

  1. SPID o CIE (Sistema Pubblico Identità Digitale o Carta d’Identità Elettronica) è richiesto per accedere all’area associativa RUNTS dell’ente da parte del legale rappresentante, o per la consultazione pubblica delle associazioni iscritte nel registro [vedi comunicazione PEC – aprile 2021].
    Spid o Cie sono sistemi di autenticazione digitale già utilizzati e quindi conosciuti da molti volontari e responsabili associativi; in mancanza di una Carta di Identità Elettronica abilitata ai servizi della PA che possa assolvere all’identificazione digitale, consigliamo di consultare le offerte (anche gratuite) dei numerosi “Identity Provider” (Aruba, Infocert, Intesa Id, Poste Id, Sielte Id, …);
  2. Firma digitale per consentire lo scambio di documenti elettronici certificati e autentici.
    I documenti caricati dal legale rappresentante all’interno del Registro devono essere firmati elettronicamente dalla persona che rappresenta l’ente;
  3. PEC (Posta Elettronica Certificata) istituzionale e legata quindi all’ente. Sarà utilizzata per comunicare con il Registro Unico e la PA in genere.

Inoltre i documenti che l’ente caricherà nel Registro devono rispettare lo standard qualitativo digitale PDF/A. Online non mancano di certo utility che permettono la conversione PDF nello standard richiesto, inoltre esistono programmi gratuiti come LibreOffice che offrono l’esportazione di un file word in formato PDF/A.

Per orientarsi nella variegata offerta dei gestori di identità digitale condividiamo la schermata riepilogativa prodotta dal Ministero:

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/