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Registro Volontari

IL REGISTRO VOLONTARI NELLA RIFORMA
Il registro dei volontari risponde all’obbligo di legge (art. 17 co.2 CTS) per cui l’ente del Terzo Settore è tenuto ad iscrivere nel registro quei volontari impegnati in modo continuativo in attività a favore dell’associazione e dei suoi beneficiari.

Come indicato nell’informativa del 24 gennaio prima della messa in funzione deve essere vidimato da un pubblico ufficiale e al suo interno i dati devono essere riportati in ordine cronologico purché con data successiva a quella di vidimazione. Suggeriamo di ritenere volontari continuativi i consiglieri eletti in CdA. Va detto che al momento non c’è nota o commento ministeriale che definisca il significato dell’aggettivo “continuativo”.

Vidimazione del registro:
Comune di Verona –> https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=80585&tt=verona_agid
Comune di Villafranca –> http://www.comune.villafranca.vr.it/nqcontent.cfm?a_id=5692

I volontari iscritti nel registro devono essere dall’ente garantiti ai fini assicurativi. Significa che la quota assicurativa è versata dall’ente e non dal volontario.

NB. Gli enti impegnati in collaborazioni/convenzioni con la Pubblica Amministrazione DEVONO iscrivere i volontari, coinvolti nell’attività, nel registro e attivare la copertura integrativa (sia per i volontari continuativi che temporanei).
Il Decreto del 6 ottobre introduce la copertura assicurativa temporanea per i volontari impegnati in un periodo di tempo limitato (es. grest estivi). Il volontario non continuativo può essere inserito in una sezione separata del registro. Attendiamo istruzioni dall’ente nazionale.


REGISTRO VOLONTARI NEL NOIHUB
NOI Associazione ha predisposto la sezione “registro volontari”. Va detto, a scanso di equivoci, che il registro in oggetto non ha valore giuridico/legale per il CTS e non deve essere confuso con il registro volontari telematico, ma permette all’ente l’attivazione della copertura obbligatoria per i volontari come previsto dall’art. 18 del CTS (infortunio, rct e malattia).

Il registro per avere valore legale deve raccogliere informazioni specifiche ed essere vidimato da un pubblico ufficiale; il circolo può acquistare il registro cartaceo, produrlo in autonomia o stampare direttamente fogli numerati in bianco da NOIHub. Il nostro suggerimento rimane l’acquisto di un registro strutturato con copertina rigida, fogli rinforzati e celle ben distanziate che permettono una scrittura facilitata e una durata nel tempo maggiore.

Note, commenti e guida sono disponibili nella dashboard della propria area riservata NOIHub.


REGISTRO VOLONTARI TELEMATICO – purtroppo non di facile attuazione.
Vale la pena spendere qualche riga sul registro volontari telematico anche in virtù delle competenze dimostrate dai nostri affiliati che hanno posto alcune richieste al riguardo.

Con il DL del 6 ottobre il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto l’alternativa telematica del Registro Volontari. La forma dematerializzata del registro consentirebbe una tenuta del medesimo semplificata, oltre che centralizzata e gestita dalla rete, “qualora i sistemi elettronici e/o telematici assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui esse sono state apposte, anche con modalità di cui all’art. 2215-bis”. Quindi dovremmo garantire più livelli di sicurezza: da una parte sistemi informatici che garantiscano l’inalterabilità di informazioni e date, dall’altra la richiesta del codice civile che per garantire l’inalterabilità delle date, con l’art. 2215-bis obbliga all’apposizione della marca temporale e della firma digitale del legale rappresentante ad ogni modifica o scrittura all’interno del registro volontari. Inevitabile, al momento, preferire l’utilizzo di un registro cartaceo.

Commenti ( 2 )

  1. Gestione volontari NOIHub says:

    […] al fine della trasparenza e correttezza. Per tale motivo è necessario che i volontari iscritti nel Registro dei Volontari (cartaceo) corrispondano con i volontari coperti da integrazione malattia […]

  2. Il volontario nel Terzo Settore: disciplina e rimborso spese says:

    […] del Registro dei Volontari, introdotto dall’articolo 18 del Codice del Terzo Settore, che dev’essere numerato e vidimato […]