Ancora nessun commento

5 PER MILLE 2022

Semplificata la procedura di iscrizione dell’Ente del Terzo Settore al riparto del 5 per mille.

Il 5 per mille è un’opportunità di finanziamento reso agli Enti del Terzo Settore che lo Stato ripartisce su indicazione dei cittadini che scelgono di destinare il 5‰ dell’Irpef ad uno degli enti concorrenti al riparto.

Presentare l’istanza telematica riferendosi ad un intermediario e far seguire la dichiarazione sostitutiva per posta raccomandata all’Ufficio Regionale dell’Agenzia delle Entrate appartiene al passato. La procedura per aderire è stata fortemente semplificata. Oggi infatti l’Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS, o che è oggetto di migrazione automatica, può iscriversi al riparto direttamente nella propria area ente all’interno del Registro spuntando una casella di controllo e digitando il codice del conto bancario dell’ente.

La procedura semplificata conferma che l’ETS (Ente del Terzo Settore) è per la Pubblica Amministrazione un ente certificato che garantisce trasparenza e finalità di utilità sociale, per il fatto di essere iscritto nel nuovo Registro.

Ricapitolando le associazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore al Runts, che non siano già accreditate per il riparto del cinque per mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell’esercizio 2022 con le modalità stabilite dall’articolo 3, Dpcm 23 luglio 2020  entro il 31 ottobre 2022.

Art. 3 Modalita' e termini di accreditamento per gli enti del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) In vigore dal 17/09/2020
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dichiarano espressamente in sede di iscrizione, per via telematica, al registro unico nazionale del Terzo settore se intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille. L'ente interessato può accreditarsi anche successivamente all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore entro la data di cui al comma 2 ai fini dell'accesso al contributo a decorrere dallo stesso esercizio in corso.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige l'elenco degli enti che risultano iscritti, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, nel registro unico nazionale del Terzo settore e che abbiano dichiarato, entro la data del 10 aprile, di voler partecipare al riparto della quota del cinque per mille.
3. Entro il 20 aprile il predetto Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco di cui al comma 2. Il legale rappresentante dell'ente, entro il 30 aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
4. Il Ministero pubblica, entro il 10 maggio, l'elenco degli enti del terzo settore iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
5. Se i termini di cui al presente articolo scadono di sabato o in giorno festivo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.”

Resta fermo l’obbligo, in capo al rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente, di comunicare alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17, Dpcm 23 luglio 2020.

Ricordiamo l’obbligo di rendicontazione del beneficio –> linee guida Ministero
Indipendentemente dall’ammontare della somma percepita l’ente ha l’obbligo di redigere un apposito rendiconto entro 12 mesi dall’accredito delle somme attribuite. Lo schema di rendiconto è messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e deve essere accompagnato da una relazione descrittiva di come il beneficio è stato impiegato; si ricorda che le devoluzioni devono essere utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali. Il tutto va conservato per almeno 10 anni.
*** Solo gli enti che percepiscono un contributo pari o superiore ai 20 mila euro hanno l’obbligo di trasmettere il rendiconto al Ministero.