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Obbligo di pubblicazione entro il 30.06 delle somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione superiori a 10 mila euro

Il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 
ha modificato l’articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituendone i commi da 125 a 129.

Le Associazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito Internet, entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati dalle pubbliche amministrazioni. L’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione pari all1% degli importi ricevuti con importo minimo di euro 2.000. In caso di inottemperanza anche dopo contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. L’obbligo di pubblicazione non si applica se l’importo complessivo risulta inferiore a 10.000 euro.