in breve –> entro il 30/06 è obbligatorio pubblicare sul sito internet proprio o dell’associazione di appartenenza tutti gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi comunque denominati o aiuti erogati dalle Pubbliche amministrazioni, nel 2023, in denaro o in natura qualora il valore ricevuto superi complessivamente € 10.000,00.
Gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nel 2023 dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti Internet entro il 30 giugno 2024.
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in mancanza del sito Internet, gli obblighi possono essere adempiuti attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook dell’ente oppure sul sito Internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.
AMBITO OGGETTIVO
Gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Pertanto, il beneficio economico ricevuto è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione di un edificio pubblico a titolo gratuito).
Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).
La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore.
Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta (gli apporti che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo), una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
Ai fini degli obblighi in esame, non sono rilevanti:
- la localizzazione geografica del soggetto beneficiario, né lo scopo per il quale l’erogazione viene ricevuta;
- le modalità di fruizione del beneficio (agevolazioni finanziarie oppure agevolazioni fiscali, quali tipicamente i crediti d’imposta);
- la procedura per l’ottenimento dell’erogazione (agevolazioni automatiche oppure agevolazioni il cui riconoscimento è subordinato alla presentazione di una domanda e all’accertamento – da parte dell’ente erogante – della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge istitutiva).
Giova ricordare che le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus non sembravano dover essere oggetto dell’informativa in esame, trattandosi di aiuti aventi “carattere generale”. Tali benefici erano concessi, infatti, a tutti i soggetti che possedevano determinati requisiti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, non si instaurava, quindi, un rapporto “particolare” tra ente pubblico e soggetto beneficiario.
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il contributo del cinque per mille, rientrando tra i vantaggi aventi “carattere generale”, non è soggetto agli obblighi di pubblicità in esame.
Somme oggetto di comunicazione
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi “effettivamente erogati”. Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.
In relazione ai vantaggi economici di natura non monetaria (es. fruizione dei locali di un ente pubblico mediante un contratto di comodato gratuito), sembrerebbe corretto fornire l’informativa nell’esercizio in cui gli stessi sono fruiti.
In caso di beni acquisiti a titolo gratuito, potrebbe, invece, farsi riferimento all’esercizio di iscrizione del bene in bilancio.
Gli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia inferiore ad € 10.000,00 nel periodo considerato.
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.
Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000,00 euro.
Soggetti erogatori
Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti indicati nella seguente tabella.
Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extra-europei) e alle istituzioni europee.
Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative. |
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. |
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni. |
Istituzioni universitarie. |
Istituti autonomi case popolari. |
Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni. |
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. |
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. |
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN). |
Agenzie ministeriali. |
Autorità portuali. |
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. |
Enti pubblici economici e ordini professionali. |
Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche. |
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pubbliche Amministrazioni. |
Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici. |
Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), la pubblicazione nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in esame posti a carico dei soggetti beneficiari.
È, quindi, prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa in esame.
Sanzioni
L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.
La circolare ha finalità meramente informativa e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza, pertanto le considerazioni svolte nel documento non possono ritenersi supporto sufficiente per l'adozione di scelte e decisioni.
STUDIO DONATO GOTTARDELLI - Dottori Commercialisti Associati
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