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Erogazioni Liberali – donazioni

NOTA DEL 9/02/2018
EROGAZIONI LIBERALI NUOVE DISPOSIZIONI DAL 1.02.2018 – LINK
EROGAZIONI LIBERALI, FACCIAMO CHIAREZZA, articolo del 25.01.2019 – LINK


articolo aggiornato il 28/08/2015 

Erogazioni liberali

in breve

Sintetizziamo al massimo descrivendo cosa sono, a chi si rivolgono, come detrarre l’importo devoluto.

  • Cosa sono le erogazioni liberali e le donazioni?
  • Chi sono i beneficiari?
  • Come detrarre l’importo donato?

E’ una donazione di denaro o di beni senza alcuna prestazione in contraccambio. Liberale, appunto: libera da qualsiasi obbligo da parte del beneficiario.

Riferimenti di legge: DPR 917/1986, art. 15 e 100 e D.L. 35/2005, art. 14.

Soggetto beneficiario: Associazioni di promozione sociale (A.P.S.) iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 383/2000. (L’iscrizione al registro nazionale presso il Ministero della Solidarietà Sociale è chiesta dalla segreteria nazionale di NOI Associazione per i circoli che hanno prodotto la documentazione richiesta. L’iscrizione ai registri regionali e provinciali è attivata dai circoli che intendono accedere ai bandi e contributi pubblici.

Modalità: Versamento bancario o postale. Unica documentazione valida agli effetti fiscali è quella rilasciata dalla Banca o dall’Ufficio postale presso cui è effettuata l’operazione.

Ricevuta:  deve riportare la causale “erogazione liberale”, le rispettive anagrafiche e codice fiscale del donante e del destinatario e il riferimento di legge (vedi tabella)
Le diverse opportunità sono alternative: si può esercitare una sola deduzione o detrazione. La deduzione riduce il reddito imponibile; la detrazione riduce l’imposta da versare.


TipologiaRiferimento normativoCosaQuanto
oneri deducibiliD.L. 35/2005 • Articolo 14
consente la deduzione
dal reddito delle persone fisiche, assoggettato a IRPEF
10% di reddito dichiarato
con il limite massimo di
70 mila euro
oneri detraibiliDPR 917/1986
art. 15 comma 1, lettera i-quater
consente la detrazione
dall’IRPEF lorda
da versare, delle persone fisiche
importo
non superiore a €. 2.065,83
oneri deducibiliPR 917/1986
art. 100, co. 2, lettera d
consente la deduzione
dal reddito di imprese ed enti, assoggettato a IRES
importo
non superiore a €. 1.549,37
o al 2% del reddito dichiarato

Le erogazioni liberali sono caratterizzate dall’animus donandi ossia l’erogazione è effettuata all’ente APS senza alcun obbligo di controprestazione. Non si instaura in nessun caso una rapporto obbligatorio sinallagmatico tra il donante ed il beneficiario per cui l’APS non assume mai nessun obbligo di fare, non fare, permettere a favore del donante. Ed infatti per le società donanti l’art 100 comma 2 contiene un elenco tassativo di quelle erogazioni liberali che in considerazione dei soggetti beneficiari e/o degli scopi per cui sono eseguite si consente la deduzione; mentre il comma 4 prevede espressamente che le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi sono indeducibili.

Essendo prive di qualsiasi contenuto sinallagmatico di controprestazione da parte delle APS sono considerate sempre incassi istituzionali per cui esclusi da IRES, IRAP ed IVA e non richiedono l’apertura della P IVA per il loro incasso.
Ciò li distingue dalla sponsorizzazioni dove invece l’APS si obbliga a fronte dell’incasso a “sponsorizzare” il marchio o l’attività dell’impresa sponsorizzate. Le sponsorizzazioni sono imponibili IRES, IRAP ed IVA ed obbligano all’apertura della Partita IVA. (cfr. Sponsorizzazioni e pubblicità, pagina 17).

 

  • Da persone fisiche privati (art 15 TUIR lett i quater):
    − detrazione dall’IRPEF del 19% delle erogazione in denaro per importo non superiori ad € 2.065,83 a favore della APS iscritte nei registri di cui all’art 7 L 383/2000 ossia il registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui possono iscriversi le APS a carattere nazionale ed a cui NOI ASSOCIAZIONE è iscritta. La Circolare 39/E 19.08.2005 ha confermato che possono beneficiare delle erogazioni non solo le associazioni nazionali ma anche i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati aventi diritto in forza dell’art 7, c. 3, L 383/2000. L’erogazione deve essere eseguita mediante banca o ufficio postale (bonifico) o carta di credito, il massimo risparmio ottenibile è pari € 392,51

 

  • Da società IRES (Art 100 TUIR lett l):
    − deduzione delle erogazione alla APS deducibili per un importo non superiore a euro 1.549,37 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, per erogazioni di importo superiore.
    Deduzione max € 70.000 ex art 14 DL 35/2005 conv L. 80/2005:
    – effettuata sia da persone fisiche privati che da società enti commerciali ed enti non commerciali;
    – beneficiarie le APS a carattere nazionale ed in forza della previsione dell’art 7 L 383/2000 comma 3 i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati aventi diritto ad automatica iscrizione nel medesimo registro nazionale
    – deduzione totale dal reddito delle erogazioni in denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo con un massimo di € 70.000, per cui l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti. L’importo massimo di € 70.000 vale solo nel caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo del soggetto erogante (che quindi deve avere un reddito di almeno € 700.000), Nel caso di reddito inferiore a € 700.000 il limite che si deve prendere in considerazione è il 10% del reddito complessivo.

 

Le donazioni in denaro devono essere effettuate con mezzi “tracciabili” (bonifici bancari o postali, carte di credito prepagate, assegni bancari e circolari) mai in contanti.
Per le donazioni in natura si deve fare riferimento al valore normale dei beni ceduti per cui il donante deve certificare il costo dei beni conservando listini, tariffari, fattura di acquisto, la APS donataria deve rilasciare al donante una ricevuta con indicazione analitica dei beni ricevuti del relativo valore.
Sono escluse dall’agevolazione le erogazioni di servizi.
Il comma 2 dell’art 14 al fine di consentire la deduzione dell’erogazione obbliga l’APS a tenere una contabilità complessa, giova evidenziare che l’inadempienza dell’APS nella tenuta della contabilità si riflette sul ente erogatore che perde il diritto alla deduzione della liberalità.

 

L’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 39 del 19 agosto 2005) richiede che sia tenuta:

− contabilità completa ed analitica rappresentativa di tutti i fatti di gestione (la circolare 39/2005 precisa che la completezza ed analiticità sono garantite dalla tenuta della contabilità ordinaria ex art 14/600). Quindi rilevazione contabile di ogni fatto gestionale con indicazione del numero d’ordine, data, natura, valore, modalità di versamento, soggetti coinvolti. Rilevazioni contabili che devono essere analitiche ossia ogni fatto deve essere rilevato singolarmente e non sono ammessi raggruppamenti;

− redazione entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. il documento, in pratica un bilancio, sarà formato da:

° stato patrimoniale: che fornisce una rappresentazione statica del patrimonio dell’ente distinguendo tra attività istituzionali, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario;

° conto economico.: in cui sono rilevati i costi e le entrate di periodo;

° rendiconto delle gestione: in cui siano forniti evidenza dei risultati finanziati ed indicando tipologia e qualità delle risorse sia in entrata che in uscita;

° relazione sulla gestione: ritenuta non obbligatoria ma la cui redazione è auspicabile con funzione esplicativa delle voci di bilancio ed informazioni utili relativamente ai risultati, in termini non monetari, ed ai riflessi sociali generati dall’attività istituzionale.

 

La regolare tenuta delle scritture contabili dovrà essere attestata dall’APS beneficiaria inserendo nella ricevuta attestante il ricevimento dell’erogazione liberale una indicazione tipo ” Si attesta ai sensi dell’art 14, c. 2, L 80/2005 e della Cir. Min. 19/08/2005 n. 39/E che la nostra organizzazione ha istituito un impianto contabile idoneo a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché di aver redatto apposito documento che rappresenta adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria”.
Giova ricordare che l’art. 14 comma 5 prevede una specifica sanzione nel caso in cui la deduzione risulti indebita in ragione della insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati dalla APS in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero fornite al soggetto erogatore. Infatti in tal caso l’APS ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con il soggetto erogatore per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

 

Divieto di cumulo
Il comma 6 dell’articolo 14 in oggetto dispone che “in relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge”. Dal tenore letterale della disposizione sopra riportata si evince, pertanto, che se il soggetto erogatore usufruisce delle deduzioni previste dal comma 1 del citato articolo 14 non potrà usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti indicati nel predetto comma 1 (tra cui le APS), di deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative. Al riguardo, è bene precisare che la non cumulabilità prescinde dall’importo delle liberalità erogate.
Ove, ad esempio, il contribuente eroghi (anche a più beneficiari) liberalità per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000,00 euro, non potrà avvalersi, in relazione alla parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

L’articolo 14 comma 3, del d.l. n. 35 del 2005 dispone espressamente che resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 100, comma 2. Pertanto, qualora il titolare di reddito d’impresa, in applicazione della richiamata disposizione, effettui liberalità a favore di soggetti indicati sia nel comma 1 dell’articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005, sia nell’articolo 100, comma 2, del TUIR, lo stesso ha la facoltà di applicare, in alternativa, l’una o l’altra disposizione nel rispetto delle relative condizioni.
La lettura logico-sistematica delle due disposizioni in argomento induce a ritenere che la scelta effettuata debba rimanere ferma per tutto il periodo d’imposta.

Commenti ( 2 )

  1. Tarcisio Verdari - Segretario NOI VERONA says:

    Le associazioni non riconosciute relativamente alle quote associative non sono obbligate al rilascio di specifiche ricevute.
    Il “non obbligo” non corrisponde al “divieto”. Per una amministrazione corretta, coerente e trasparente le ricevute sono la prima documentazione producibile. Da tale documentazione deriva una corretta contabilità, da cui consegue il bilancio.
    Ogni scrittura contabile supportata da relativa documentazione probante, certifica la correttezza e la regolarità di tutto.

    Piccole donazioni “manuali” di modesto importo sono considerate quote associative volontarie, per le quali diventa oneroso emettere singole ricevute, ma non sarebbe oneroso mantenere in contabilità un riepilogo giornaliero delle piccole donazioni ricevute, anche se registrate complessivamente, con l’elencazione dei tesserati che vi hanno contribuito.

  2. mary says:

    Le donazioni liberali con ricevuta piccola cifra possono essere anonime cioè senza il nominativo di chi dona.

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