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Spesometro: elenco clienti – fornitori 2014

Riassumo le istruzioni di compilazione dello spesometro relativo alle fatture 2014 da inviare telematicamente (in rosso le parti di interesse per il circolo):

  • entro il 10.04.2015 per i contribuenti mensili;
  • entro il 20.04.2015 per i contribuenti che non effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
Si consiglia la presentazione dello spesometro in forma aggregata e non in forma analitica.

Tuttavia è necessario tener presente che non è consentito utilizzare la forma aggregata per le comunicazioni relative a:

  • acquisti da operatori sammarinesi;
  • acquisti /cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art 34/633;
  • acquisti di beni/prestazioni di servizi legate al turismo


 – Premessa

L’art. 2, comma 6, DL n. 16/2012, modificando l’originaria disciplina, ha disposto l’obbligo di comunicare tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti) per le quali:

  • è previsto l’obbligo di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare (per cui dovranno essere inviate tutte le fatture emesse e ricevute senza considerare l’importo delle stesse);
  • giova precisare che per i soggetti (commercianti al minuto, alberghi, ristoranti, agenzie viaggi….) tenuti al rilascio della fattura a seguito di richiesta da parte del cliente, l’emissione della fattura determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione nello spesometro. Dal 2014, ossia per il prossimo invio in scadenza in aprile 2015, dovranno essere inviate TUTTE le fatture di qualsiasi importo anche se inferiori ad € 3.600. Si ricorda che solo per le fatture del 2012 e 2013 l’obbligo riguardava le fatture di importo superiore ad € 3.600 al lordo di iva;
  • se non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (operazioni con emissione di scontrini fiscali o ricevute fiscali), la comunicazione dei dati del cliente nello spesometro è obbligatorio soltanto se il singolo scontrino/ricevuta è di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell’IVA).


 – Soggetti obbligati

Devono inviare lo spesometro tutti i soggetti passivi IVA, sia in contabilità ordinaria che semplificata: società di persone, società di capitali, imprese individuali e professionisti, forfettini e soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Gli Enti non commerciali sono obbligati (anche se hanno optato per il regime agevolato di cui alla Legge 398/1991) all’invio spesometro limitatamente alle operazioni (acquisti/vendite) effettuate nell’esercizio di attività commerciali.

Per gli acquisti “promiscui” degli enti non commerciali, cioè destinati sia all’attività istituzionale, che a quella commerciale (o agricola), l’obbligo si intende assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per l’attività commerciale. Qualora l’individuazione degli importi “commerciali” sia difficoltosa l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità di comunicare l’intero importo della fattura senza alcuna distinzione tra la quota commerciale e quella istituzionale (Agenzia delle Entrate – FAQ – reg 0009366. del 23.1.2014). L’Agenzia ricorda, infine, che le fatture relative alle utenze (elettricità, acqua, gas, telefono) non costituiscono oggetto di comunicazione.

Sono esonerati:

  • i contribuenti nel regime dei minimi;
  • i titolari di partita IVA che dal 1.1.2015 optano per la trasmissione quotidiana all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dei corrispettivi
  • i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia
  • i curatori fallimentari e commissari liquidatori.

 – Operazioni escluse

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione (non devono essere inserite nello spesometro):

  • le importazioni;
  • le esportazioni di cui all’art 8/633 lett a) e b). Occorre ricordare che invece rientrano nello spesometro: 1) le cessioni ad esportatori abituali “non imponibili art 8/C”, 2) i servizi all’esportazione non imponibili art 9, 3) le triangolazioni sia interne che comunitarie non imponibili IVA art 58/331;
  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi già oggetto di comunicazione Black list. E’ confermata l’esclusione delle fatture Black list di importo non superiore ad € 500 anche se non inserite nelle comunicazioni Black list;
  • gli acquisti da San Marino senza IVA all’origine e registrati tramite annotazione dell’autofattura e già comunicati nel corso del 2014 con modello polivalente quadro SE. Invece tutte le altre operazioni cessioni/acquisti da San Marino, effettuate dal 24.2.2014, devono essere inserite nello spesometro. Giova infatti ricordare che San Marino è stato escluso dai Paesi black list dal DM 12.2.2014 a decorrere dalle operazioni effettuate dal 02.2014 e che quindi da tale data nessuna comunicazione black list è stata effettuata;
  • gli acquisti di beni e servizi oggetto di comunicazione tramite il modello Per cui eventuali acquisti o prestazioni di servizi (esempio in caso di servizi esenti IVA) che non sono stati inseriti in INTRASTAT devono essere inseriti nello spesometro anche se trattasi di operazioni tra soggetti passivi cee;
  • gli acquisti di privati di importo pari o superiore ad € 3.600 (IVA compresa) pagate con carta di credito, debito o prepagate (oggetto di comunicazione da parte dei gestori delle suddette carte di credito);
  • le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (assicurazioni, somministrazione di energia, idriche e del gas, telefono, atti di compravendita di immobili)
  • le operazioni relative ai passaggi interni di beni tra attività separate ex art 36/633.
  • le operazioni fuori campo IVA come ad esempio i rimborsi spese FC IVA Art 15/633 e le altre operazioni FC IVA per mancanza del presupposto soggettivo ed oggettivo;
  • le operazioni Escluse IVA di cui all’art 74 c.1 DPR 633/1972 quali le operazioni relative al commercio di sali, tabacchi, fiammiferi, telefonia pubblica, vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico;

 – CASI PARTICOLARI

Le istruzioni relative alla compilazione del nuovo modello di comunicazione polivalente hanno fornito chiarimenti su alcune casistiche particolari.

Fatture cointestate

Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei soggetti cointestatari.

– DOCUMENTO RIEPILOGATIVO

Se in luogo delle singole fatture emesse/ricevute di importo non superiore ad € 300 (IVA compresa) si è provveduto alla registrazione del documento riepilogativo ex art 6 DPR 696/1996 in cui sono riportati gli estremi delle fatture oggetto di riepilogo e l’importo complessivo degli imponibili e dell’imposta distinto per aliquota nello Spesometro dovrà essere riportato il totale dell’imponibile e dell’iva del documento riepilogativo in sostituzione delle singole fatture.

Fatture ricevute per operazioni effettuate dai “nuovi contribuenti minimi”

Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. “nuovi contribuenti minimi” devono essere comunicate, in quanto le stesse, pur non recando l’addebito dell’imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA.

In relazione ai c.d. “nuovi contribuenti minimi”, l’esonero dallo “spesometro” non opera se, in corso d’anno, si verifica una causa di decadenza dal regime; in tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato. In linea generale, quindi, la fuoriuscita dal regime, salvo che i ricavi o compensi conseguiti siano superiori a 45.000,00 euro, determina l’obbligo di comunicare le operazioni poste in essere solo dall’annualità successiva.

– CONTABILITA’ SEPARATA

In caso di esercizio di due attività in contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata:

  • compilando un dettaglio unico, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni;
  • al netto di eventuali voci “fuori campo IVA”.

– Compilazione modello

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati: in forma analitica; ovvero, in forma aggregata. Tale scelta è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

Ai fini dell’individuazione delle fatture da inserire nello spesometro il soggetto obbligato deve fare riferimento: se presenta lo spesometro in forma analitica alla data di registrazione, ovvero, in mancanza a quello di effettuazione dell’operazione; se presenta lo spesometro in forma aggregata alla data di emissione o ricezione del documento.

– COMPILAZIONE AGGREGATA

Nella modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia. I quadri della comunicazione polivalente da compilare sono: FA, SA, BL.

QUADRO FA operazioni con fattura esposte in forma aggregata

Per le operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

  • la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
  • il numero delle operazioni aggregate;
  • l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
  • l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
  • l’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
  • l’importo totale delle note di variazione;
  • l’imposta totale sulle operazioni imponibili;
  • l’imposta totale relativa alle note di variazione.

Se si registra un “documento riepilogativo”, in cui sono raggruppate fatture di importo inferiore ad € 300, è necessario compilare la casella “documento riepilogativo”. Nel caso di compilazione sia di un documento riepilogativo che di schede carburante non dovranno essere compilati i campi “P Iva cliente”, “Codice fiscale Cliente”.

Le note di variazione (note di accredito) sono considerati documenti autonomi e non devono essere sommate algebricamente all’operazione principale, pertanto saranno autonomamente inserite tra le operazioni attive nelle caselle 10/11 le “note di variazione a debito per la controparte” e quindi a credito per chi compila il modello e tra le operazioni passive nelle caselle 15/16 per le “note di variazione a credito per la  controparte” e quindi a debito per colui che compila il modello. Supponendo che A sia il soggetto che compila il modello e B la controparte le note di variazione saranno così inserite:

* caselle 10/11 le “note di variazione a debito per la controparte” vi saranno inserite le note di accredito emesse da B su vendite ad A (note di accredito ricevute); e note di addebito emessa da A su una propria vendita a B;

* caselle 15/16 per le “note di variazione a credito per la  controparte” con indicazione delle note di accredito emessa da A su una propria vendita a B (note di accredito emesse) e le note di debito emesse da B su una vendita fatta ad A.

Le autofatture sono riportate a seconda della modalità di registrazione in contabilità.

  • solo per la parte passiva se nella registrazione contabile come fornitore è stato utilizzato l’effettivo fornitore del documento originale
  • sia tra le operazioni attive che tra quelle passive se nella registrazione è stato utilizzato un fornitore “fittizio” per la necessaria doppia registrazione delle autofatture

QUADRO SA operazioni senza fattura esposte in forma aggregata

Siccome trattasi di operazioni senza fattura ossia con emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale vi saranno riepilogate soltanto operazioni se di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell’IVA).

Nel quadro dovranno essere inseriti: codice fiscale o partita iva della controparte; il numero delle operazioni che vengono aggregate, importo complessivo delle operazioni.

BL operazioni con soggetti non residenti

Nello spesometro in forma aggregata il quadro BL è utilizzato per segnalare le operazioni con soggetti non residenti e gli acquisti di servizi da non residenti che non siano né operazioni Intracee da inserire in INTRASTAT né importazioni né esportazioni che come detto sono esclusi dallo spesometro.

Per gli acquisti da soggetti esteri sia in caso di integrazione della fattura se il fornitore è cee sia in caso di emissione di autofattura se extracee si devono compilare i quadri:

  • BL ed FA
  • il solo FA in mancanza dei dati identificativi del soggetto estero.

Quindi gli acquisti da fornitori esteri per i quali l’acquirente italiano assume la veste di debitore di imposta (integra la fattura estera o emette autofattura con l’IVA) devono essere riportati sia le operazioni attive che tra le operazioni passive.

Giova ricordare che le note di variazione di operazioni con l’estero non devono essere inserite nello spesometro né in caso di compilazione in forma analitica né in caso di compilazione aggregata.

Nel quadro BL devono essere indicati per ogni soggetto non residente:

– cognome, nome, data di nascita, comune Stato di nascita per le persone fisiche, la provincia estera di nascita è indicata con la sigla EE;

  • denominazione, Stato, città ed indirizzo della sede legale,
  • il codice identificativo IVA non è obbligatorio.

– importo ed imposta delle operazioni con IVA

Occorre ricordare, ancora una volta, che dallo spesometro sono escluse le operazioni intracee (incluse negli intrastat) e quelle con soggetti black list (anche se di importo inferiore ad € 500 e quindi non inserite nelle comunicazioni black list).

Le cessioni verso soggetti esteri extracee fatturate come escluse IVA art 7/ter  sono da comprendere nello spesometro 2014.

Nel rigo BL 2 sono presenti due caselle:

  • operazioni con soggetti non residenti (campo 3) che deve essere barrata per la comunicazione delle operazioni ATTIVE effettuate nei confronti di clienti non residenti;
  • acquisti di servizi da non residenti (campo 4) da barrare per le comunicazioni delle operazioni PASSIVE effettuare da fornitori non residenti (Nota Agenzia delle Entrate n. 0136693 del 19.11.2013)

Le cessioni (di beni o servizi) rese a cliente estero con applicazione dell’IVA devono essere indicate nel quadro BL barrando il campo 4.

Gli acquisti di beni esistenti in Italia (per cui non sono né importazioni né acquisti comunitari) da fornitore estero per cui si è proceduto all’ autofatturazione devono essere inseriti nel BL barrando casella 4.

Occorre precisare che non devono essere inserite nello spesometro le fatture relative ad acquisti di servizi non rilevanti IVA in Italia come ad esempio i ristoranti, hotel esteri.

– COMPILAZIONE ANALITICA

QUADRO FE fatture emesse in forma analitica

Per ciascuna fattura emessa dovrà essere indicato:

– la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/ committente;

– la data del documento e data registrazione non è necessario indicarle entrambe. La data documento verrà indicata solo in assenza della data di registrazione

– il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;

– per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione o in alternativa la data del documento

La casella Autofattura deve essere barrata sole se sono emesse autofatture a seguito dell’acquisto da soggetti non residenti senza stabile organizzazione non identificato direttamente e non abbia nominato un rappresentante fiscale (ex art 17/633 c. 2).

QUADRO FR fatture ricevute in forma analitica

Per le singole fatture di acquisto registrate dovranno essere indicate:

– P IVA del cedente;

– la data registrazione è obbligatoria, data che deve essere utilizzata si fini della selezione dei documenti da inserire nello spesometro;

– flag su documenti riepilogativi se oggetto di inserimento in spesometro è un documento riepilogativo

– flag su reverse charge se l’operazione è effettuata in reverse charge ex art 17 C. 5 e 6 ossia: acquisti di materiale ferrosi/rottami; subappalto edilizia;

– flag su autofattura per quelle emesse ex art 17 c.2: fattispecie di cui all’art 7/bis e 7/ter; acquisti da imprenditore agricolo esonerato; autofatture emesse per sanare fatture di acquisto mai ricevute o ricevute per importo inferiore al reale:

QUADRI NE /NR note di variazione

Nello spesometro analitico le note di variazione sono riepilogate nei quadri NE per le note di variazione emesse ed il quadro NR per quelle ricevute senza alcun obbligo di raccordarle alle fatture originarie.

QUADRO FN operazioni con soggetti non residenti

In cui sono elencate le operazioni attive realizzate con soggetti non residenti.

QUADRO DF operazioni senza fattura

E’ riservato alle comunicazioni delle operazioni di importo superiori ad € 3.600 senza emissione di fattura (è emesso scontrino fiscale o ricevuta fiscale)  nei confronti di privati ed è composto da: codice fiscale del cliente, data operazione, importo (mai inferiore ad € 3.600),

QUADRO SE acquisti di servizi da soggetti extracee

In cui sono riepilogate le fatture ricevute da soggetti extracee per prestazioni di servizi


 – Presentazione modello

Lo spesometro può essere inviato esclusivamente in modo telematico:

  • tramite intermediario abilitato;
  • direttamente dal soggetto obbligato: tramite Entratel se sussiste l’obbligo dell’invio del mod 770 in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20; tramite Fisconline se sussiste l’obbligo dell’invio del mod 770 in relazione ad un numero di soggetti non superiore a 20 ovvero non siano tenuti a presentare il 770.

 – Sanzioni

In generale, nelle ipotesi di omissione delle comunicazioni telematiche in esame, ovvero della loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 471/97. È possibile avvalersi del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 472/97.

Verona, Lì 30 marzo 2015

 

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