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Reverse Charge

REVERSE CHARGE ENTI NON COMMERCIALI

La Circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha chiarito che il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alla prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che beneficiando di regimi IVA speciali che sono di fatto esonerati dagli adempimenti IVA quali annotazione delle fatture, tenuta dei registri dei corrispettivi e del registro degli acquisti (quali imprenditori agricoli in regime di esonero, enti in regime L 398/1991, esercenti attività di intrattenimento che assolvono l’IVA tramite SIAE, soggetti che effettuano spettacoli viaggianti in regime IVA forfettario).

In particolare occorre evidenziare che gli enti non commerciali che hanno optato per il regime IVA L 398/1991 sono esonerati dall’applicazione del meccanismo del reverse charge.

Pertanto gli enti non commerciali in opzione L 398/1991 devono comunicare a tutti i fornitori che non potranno applicare il reverse charge ma dovranno emettere fattura con IVA. Per cui ad esempio le imprese di pulizie o le imprese che effettuano installazioni di impianti dovranno fattura agli enti non commerciali in L. 398/1991 con IVA senza applicazione del reverse charge.

Occorre evidenziare che l’omessa comunicazione potrebbe determinare una errata applicazione del reverse charge le cui sanzioni (pari dal 100 al 200% dell’IVA) se contestate al fornitore potranno essere da questi richieste quale risarcimento all’ente che, pur obbligato, ha omesso la comunicazione.

Nel caso di enti non commerciali che non abbiano esercitato l’opzione L 398/1991 il meccanismo del reverse charge si applica solo per gli acquisti riferiti all’attività commerciale mentre per quelli relativi all’attività istituzione deve essere applicata l’IVA. E’ necessario per tanto comunicare al fornitore se trattasi di acquisti relativi all’attività commerciale o istituzionale. Nel caso di acquisti promiscui la ripartizione degli acquisti da imputare all’attività commerciale o istituzionale deve avvenire sulla base di criteri oggettivi quali: accordi contrattuali, entità del corrispettivo ripartito sulla base della superficie utilizzata per attività commerciale o istituzionale

 

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