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Gestione dei rapporti di collaborazione e di servizio nei Circoli NOI

Dopo le riforme Fornero e Renzi le possibilità sono ridotte a 5, con restrizioni soffocanti.

1) Rimborsi spese e indennità chilometriche | senza assoggettare a ritenuta d’acconto.
Deve trattarsi di mero rimborso spese documentate, e il rimborso chilometrico deve riferirsi a percorsi tra comuni differenti. (Tratti all’interno dello stesso comune non possono essere rimborsati senza ritenuta d’acconto).

2) Lavoro accessorio compensato con buoni voucher
Compenso orario 10 euro lordi, netti 7,50.
Limite annuo massimo per ciascun prestatore euro 2.690 lordi.
Il prestatore può ricevere fino a 7.000 euro anno da più committenti.

3) Collaborazione occasionale
Assimilate al reddito di lavoro dipendente, soggiacciono a ritenuta d’acconto e a contribuzione INPS e INAIL.
Limiti: compenso annuo non superiore euro 5.000
Durata massima 30 giorni.

4) Lavoro autonomo occasionale
Devono essere garantiti:
– la completa autonomia del lavoratore,
– la mancanza del requisito della continuità (rapporto episodico),
– il mancato inserimento funzionale del prestatore nell’organizzazione lavorativa.
Limiti: 5.000 euro/anno.
Ritenuta d’acconto IRPEF 20%.
Qualora il limite dei cinquemila euro fosse superato, diventa obbligatoria l’iscrizione all’INPS e il versamento dei contributi.
Limiti di durata 30 giorni.
Al superamento dei 30 giorni il rapporto viene considerato un contratto di collaborazione a progetto, che al 31 dicembre 2015 si trasforma automaticamente in contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

5) Contratto di lavoro dipendente
L’ipotesi è difficilmente adottabile per il costo che ne deriva. Per un compenso mensile di qualsiasi importo, il circolo dovrebbe sostenere un costo non inferiore al doppio.

6) Collaborazioni professionali
Il professionista con partita IVA, emette la fattura per la propria prestazione, e con il pagamento della fattura tutto finisce.

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