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- sabato | 31/03/2018
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Entro il 31 marzo (se di giorno festivo il lunedì successivo) gli enti non commerciali devono presentare il mod. EAS al fine di comunicare all’Agenzia delle Entrate le variazioni, intervenute nell’anno precedente, dei dati precedentemente comunicati.
Va comunque evidenziato che il mod. EAS “aggiornato” non è richiesto, ad esempio, qualora la variazione riguardi:
1. il numero degli associati;
2. l’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione;
3. il “Rappresentante legale” ed i “Dati relativi all’ente” già comunicati all’Agenzia delle Entrate con il mod. AA5/6 – AA7/10.
L’obbligo di presentare il modello EAS per le variazioni del 2017, e in fase di costituzione entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, rimane in vigore anche dopo l’approvazione del decreto di riforma del Terzo settore D.Lgs. n. 117/2017.
Infatti il D. Lgs. N. 117/2017 prevede l’esonero dalla presentazione del modello EAS per gli enti associativi, ma soltanto nel momento in cui l’ente risulta iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) acquisendo in tal modo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). Purtroppo la riforma è ancora in fase di attuazione, ed il Registro Unico del Terzo Settore non è ancora costituito per cui, ad oggi, permane l’obbligo di presentare, nei casi previsti, il modello EAS.